Rendita per Superstiti
La rendita per vedova
Questa rendita spetta alle donne sposate che:
- alla morte del coniuge hanno 1 o più figli di qualsiasi età che, in seguito al decesso, acquisiscono il diritto alla rendita per orfani
- le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni
- la donna divorziata è equiparata alla vedova. Il diritto alla rendita non dipenderà più dal fatto che il coniuge divorziato era tenuto a versare gli alimenti a seguito del divorzio, ma ai seguenti fattori:
– hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
– il divorzio è intervenuto dopo il compimento dei 45 anni di età ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
– il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni.
Con l’entrata in vigore della 10. revisione dell’AVS anche i vedovi hanno diritto alla rendita a condizione che si occupano dei figli di età inferiore ai 18 anni. La rendita per i vedovi cessa quindi al compimento della maggiore età dei figli.
I figli orfani hanno diritto alla rendita sino al compimento del 18esimo anno. Tale diritto può essere prorogato, al massimo, fino al 25esimo anno se studiano o se sono in tirocinio. Le rendite sono calcolate in percentuale sulla rendita di vecchiaia spettante.
Le percentuali sono: 80% della rendita per vedove e vedovi, 40% per gli orfani.