AUTODENUNCIA SPONTANEA PROROGA 2018
L’amministrazione Federale delle Contribuzioni ha informato che: è compito dell’amministrazione fiscale cantonale valutare se le condizioni dell’autodenuncia sono soddisfatte. Tutti gli elementi imponibili nell’ambito dello scambio di informazioni dovranno essere considerati noti al piu’ tardi dal 30 settembre 2018. Dopo tale data le denuncie non saranno piu’ considerate spontanee ed i criteri di autodenuncia esente da pena non verranno piu’ applicati.
Dal 2010 la Svizzera ha introdotto una legge federale (LIFD, articolo 175 al. 3 e LHID articolo 56 al. 1bis) sull’amnistia fiscale per offrire ai contribuenti la possibilità di annunciarsi spontaneamente su beni posseduti all’estero e mai dichiarati al fisco elvetico.
Coloro che si denunciano spontaneamente pagano dei supplementi d’imposta evasa solo sugli ultimi 10 anni senza multa (che può variare dall’1/3 a 3 volte l’imposta evasa) e senza alcun procedimento penale successivo. La legge inoltre prevede delle agevolazioni agli eredi, per successione di morte, che denunciano spontaneamente i beni posseduti all’estero del parente defunto e mai denunciati, con il pagamento di un supplemento d’imposta che verrà applicato solo sugli ultimi 3 anni e non su 10 (LIFD, articolo 153a) come negli altri casi.
Si ricorda che devono essere denunciati:
- i beni immobili ( case o terreni e bisogna produrre al fisco la seguente documentazione: l’atto d’acquisto, di donazione o di successione oppure visura catastale del bene o del terreno. In caso di affitto a terze persone è richiesto il contratto di affitto ma anche IMU pagata negli ultimi 10 anni).
- I conti correnti (i saldi al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31.12.2006 al 31.12.2016)
- Gli investimenti, le assicurazioni, i buoni fruttiferi (i contratti e i saldi o l’ammontare dell’investimento e le scadenze)
- Le pensioni (indicare da quale data si percepisce la pensione e produrre le attestazioni degli ultimi 10 anni). Il patronato resta a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della Certificazione Unica (CU) relativa alla pensione italiana.
- Per le azioni societarie: bisogna portare i documenti attestanti la titolarità e gli eventuali dividendi.
I beni tassati in Italia non saranno nuovamente tassati in Svizzera, infatti la convenzione stipulata tra la Svizzera e l’Italia prevede il principio dell’esonero dalla doppia imposizione fiscale, di conseguenza la Svizzera prenderà in considerazione i beni posseduti all’estero per quantificare la fortuna totale posseduta, quest’ultima determinerà l’aliquota fiscale da applicare sui redditi soggetti ad imposizione fiscale in Svizzera (solo sugli immobili è applicato un valore locativo in determinati cantoni). In caso di mutuo per l’acquisto del bene all’estero è possibile beneficiare di detrazioni fiscali in Svizzera. Nel calcolo fiscale sono tenuti da conto non solo le entrate ma anche le uscite quindi è bene indicare anche le spese.
ATTENZIONE:
- coloro che usufruiscono di pensioni complementari svizzere poiché i beni posseduti all’estero sono determinanti per la prestazione assistenziale, possono essere richiesti eventuali rimborsi!
- Si fa presente che i titolari di pensione italiana erogata dall’INPS, che dichiarano la pensione in Svizzera, non devono essere tassati in Italia, in caso contrario dovranno chiedere l’esenzione e l’eventuale rimborso dell’Irpef trattenuta. In proposito potete rivolgervi ai nostri uffici senza esitare.
- Nel caso di beni cointestati ogni erede, che risiede in Svizzera, procederà singolarmente all’autodenuncia spontanea per la sua quota.
Per quanto riguarda le imposte sulla casa previste in Italia, i beneficiari di pensione svizzera, residenti in Svizzera e iscritti regolarmente nelle liste Aire (secondo il decreto-legge del 28.03.2014 n.47 in vigore dal 27.05.2014), dall’anno 2015 sono esentati dal pagamento dell’IMU sulla prima abitazione a condizione che non risulti affittata o data in uso a terze persone. Non solo, sulla stessa unità immobiliare sono applicate in misura ridotta dei due terzi le tasse TARI e TASI.
IMPORTANTE:
Dal 01.01.2017 è entrato in vigore il regolamento sullo scambio d’informazioni ai fini fiscali con la Svizzera. In proposito gli istituti finanziari (o banche) trasmettono tutti i dati sulla persona che possiede il conto all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera, che successivamente, prende contatto con l’autorità fiscale del Cantone di residenza.
Molti istituti bancari italiani stanno inviando delle lettere alla propria utenza (residente all’estero) con richiesta del numero di identificazione fiscale equivalente al codice fiscale italiano. Per i residenti in Svizzera bisogna indicare il numero AVS per i cittadini o numero IDI per le imprese.